STUDIO ANSALDI S.R.L.

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Spett.le Azienda

                                                                                             

                                                                                             

ALBA, lì  5 novembre 2018

 

 

OGGETTO: Nuove regole per il contratto a tempo determinato.

 

 

Spettabile Azienda,

con la data del 31 ottobre è scaduto il periodo transitorio per i contratti a termine, e dal 1° novembre si applicano le nuove norme introdotte dal decreto lavoro in vigore dal 14 luglio scorso e dalle successive correzioni introdotte dalla legge di conversione (L. 96/2018 in vigore dal 12 agosto) che ha previsto un periodo transitorio per i rapporti in corso.

 

Secondo l’Inps, i nuovi contratti a termine in agosto si sono ridotti del 50% rispetto al mese precedente, mentre l’Istat ha rilevato una crescita dei rapporti a tempo determinato (+0,8% a settembre) contro un calo di quelli permanenti (-0,5%). La circolare del Ministero del lavoro chiarisce i termini della nuova disciplina, che apporta un giro di vite su contratti a termine e di somministrazione.

 

Dal primo novembre è scattata la nuova normativa che coinvolge oltre 500 mila tra lavoratori e imprese, per un totale di circa tre milioni di dipendenti a tempo determinato. Per loro le vecchie regole sul rinnovo del rapporto lavorativo sono rimaste valide fino al 31 ottobre scorso.

 

Le nuove norme dal 1° novembre

In particolare le nuove regole, applicate ai contratti rinnovati a partire dal 1 novembre 2018 (o iniziati a partire dal 14 luglio 2018, momento dell’entrata in vigore del decreto) e chiarite dalla circolare del Ministero n. 17 del 31 ottobre 2018, prevedono che:

La durata massima del primo contratto a termine senza causale sia di 12 mesi, mentre in passato era di 36. Si può arrivare a 24 mesi ma a fronte di una delle tre causali previste dal decreto: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività; esigenze di sostituzione di altri lavoratori; esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria.

Oltre i 12 mesi, la proroga necessita di causale, ovvero occorre precisare la temporaneità del rapporto di lavoro e le esigenze lavorative alle quali si fa fronte con tale contratto, che devono avere natura straordinaria. Questa necessità si pone anche quando i 12 mesi si raggiungono con la proroga e non con il contratto originario.

Come in passato il contratto a termine può essere prorogato e rinnovato. Tuttavia il numero massimo di proroghe scende da 5 a 4 e se il prolungamento del contratto porta a superare i 12 mesi, la proroga deve essere giustificata dalla causale. Quest’ultima è sempre obbligatoria in caso di rinnovo. La causale scatta anche a fronte di una successione tra contratto “diretto” e in somministrazione e viceversa, seppur a distanza di tempo.

Le nuove regole sul lavoro a tempo determinato non si applicano alle attività stagionali che rimangono esenti dai limiti riguardanti la durata massima, nonché dalle disposizioni relative a proroghe e rinnovi. Sono considerate stagionali le attività elencate del decreto del presidente della Repubblica 1525/1963 e quelle individuate dai contratti collettivi. Queste ultime sono soggette però all’incremento dello 0,5% del contributo addizionale, pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali che si applica in occasione di ogni rinnovo.

Se il contratto a termine è in somministrazione, le causali si applicano all’utilizzatore e se un lavoratore viene impiegato presso diverse aziende ogni volta si azzera il contatore ai fini del raggiungimento del limite dei 12 mesi. Il rapporto a termine con l’agenzia resta comunque vincolato al massimo di 24 mesi. Le causali e il tetto di durata non si applica se il lavoratore è assunto a tempo indeterminato dall’agenzia di somministrazione.

 

Limite percentuale del 30%

A partire dal 12 agosto è entrato in vigore il limite del 30% di lavoratori flessibili per azienda (a tempo determinato o in somministrazione) rispetto al totale. Un’azienda può utilizzare lavoratori a tempo determinato in misura massima pari al 20% dei dipendenti a tempo indeterminato in forza al 1° gennaio dello stesso anno. Non rientrano in questo vincolo i contratti stagionali, quelli per sostituzione, per nuove attività, per ricerca e con gli over 50. Inoltre, non si possono avere lavoratori a tempo determinato “diretto” e somministrati per un totale che supera il 30% di quelli con contratto stabile.

 

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

 

Con i più cordiali saluti.

           

                                                                                              Studio Ansaldi srl

 

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